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18 | 05 | 2012
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CHIUSURA SCUOLE PER EMERGENZA NEVE - CHIARIMENTI

In riferimento a numerosi quesiti pervenuti alla scrivente Organizzazione Sindacale per quanto riguarda la chiusura delle scuole per “emergenza neve” è opportuno ricordare quanto segue:

 

Nelle ordinanze i Sindaci normalmente precisano se si sospende solo l’attività didattica ( consentendo quindi lo svolgimento del servizio da parte del personale amministrativo e da parte del dirigente scolastico) oppure se si dispone il blocco della complessiva attività delle scuole, compresa quella del personale A T A e quella dirigenziale.

Nel primo caso (sospensione dell’attività didattica), fermi rimanendo gli ordinari doveri di servizio del personale A T A e del dirigente scolastico, il corpo docente è tenuto alla prestazione del servizio soltanto se siano state programmate attività istituzionali diverse dalle normali lezioni (scrutini, collegio docenti, ecc.).Nel secondo caso (chiusura della complessiva attività delle scuole) per quanto riguarda la questione dell' obbligo o meno al recupero delle giornate di lavoro non prestate, la scrivente O.S.  ritiene che in caso di blocco totale delle attività didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche detto obbligo non esista, avuto riguardo alle cause di forza maggiore non imputabili al personale.

Infatti se la scuola è chiusa a causa della neve, come recentemente accaduto nelle zone geografiche colpite dal maltempo, tutti i lavoratori della scuola, docenti e Ata, hanno diritto al riconoscimento dei giorni di chiusura, sia ai fini giuridici, che economici, dovendo quei giorni essere considerati lavorati; infatti, l'evento atmosferico, assolutamente imprevedibile, quale la neve, (al pari di un'alluvione od un terremoto), causa di chiusura della scuola, in conseguenza di un provvedimento (ordinanza del Sindaco) dell'Amministrazione locale, non può comportare, per il lavoratore, un danno né sotto il profilo economico (mancata retribuzione della giornata o delle giornate effettivamente non lavorate) , né sotto il profilo professionale (mancato riconoscimento degli effetti giuridici), essendo la mancata prestazione imputabile a cause di forza maggiore.

Con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del comparto scuola, infatti, in tema di assenze del personale, oltre alle norme del CCNL vigente, occorre far riferimento al codice civile; pertanto, nel caso in esame, per le ragioni che si dicevano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss. il dipendente ha diritto, alla normale retribuzione della giornata ed al riconoscimento della stessa a tutti gli effetti. Si prega di segnalare a questa Organizzazione Sindacale eventuali comportamenti difformi da quanto sopra specificato.     

 La Segreteria Provinciale FLC CGIL Pavia